La responsabilità dei genitori per fatto illecito commesso da figlio minore non convivente – il caso dei figli di genitori separati

I genitori del figlio minore sono chiamati a rispondere civilmente, dei danni causati dall’illecito di quest’ultimo , ex art. 2048 c.c., senza esclusione della responsabilità dello stesso minore, se capace di intendere e di volere.

Pertanto, in tali ipotesi, la  “responsabilità dei genitori… ex art. 2048 cit. viene a concorrere con la responsabilità del minore” (Cass. civ. n. 8740/2001).

Ciò non esclude che il minore, sia pure incapace, possa essere chiamato a rispondere civilmente del proprio illecito, ex art. 2047 c.c., ancorchè in via equitativa, se “il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza” e cioè dai genitori (o da chi altri fosse tenuto a sorvegliarlo).

Concentrando, però, l’argomentare sulla responsabilità del minore capace (ex art. 2048 c.c.), la norma  prevede che i genitori “sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”…… per gli illeciti compiuti dai minori “nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza” fermo che possono liberarsi “dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

Tre sono, dunque, i presupposti richiesti per l’applicazione della norma e dunque per individuare la responsabilità del genitore:

  • l’illecito del minore;
  • la coabitazione di questi;
  • il non averne impedito il fatto illecito.

La coabitazione richiama innegabilmente il concetto di convivenza, intesa come stabile “consuetudine di vita” ed equivale “alla nozione della residenza, configurandosi come dimora abituale”, destinata a non venir meno “nei momenti in cui il genitore o il minore soggiornino altrove in via temporanea”.

Non esclude la responsabilità, dunque,  un’assenza temporanea del minore dalla residenza familiare, anche se prolungata, e quand’anche dovuta a motivi di svago, di studio o di lavoro (Cass. civ. n. 7050/2008); mentre l’allontanamento definitivo e volontario del minore dalla residenza familiare che non sia imputabile ai genitori, facendo cessare la coabitazione, pur non esimendo i genitori dal dovere di adoperarsi in ogni modo per ripristinarla, determina il venir meno dalla responsabilità civile ex art. 2048 c.c. .

Vediamo cosa avviene, con riferimento al requisito della coabitazione, nel caso di genitori separati o divorziati o naturali non conviventi.

Ancorchè il requisito della coabitazione sia assolutamente risalente nel tempo – tant’è che la Suprema Corte (Cass. Civ.sez. III , 13/04/1979 , n. 2195 ) ha ritenuto che  La responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato a norma dell’art2048 c.c. è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l’adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima – la  giurisprudenza di merito non è univoca.

Alcuni Tribunali hanno ritenuto, infatti, escludere la responsabilità del “genitore separato che non coabita con il figlio minore” (Trib. Milano, 22/09/2008, n. 11137, in Giustizia a Milano 2008, 9, 61; nello stesso senso: Tribunale Latina sez. II, 11/09/2020, n.1657, in Banca dati De Jure, nel caso di un padre divorziato), mentre per altri “la mancanza di coabitazione tra uno dei genitori ed il figlio minore infradiciottenne a seguito di separazione giudiziale e di affidamento della prole all’altro genitore, non esonera il primo per i fatti illeciti commessi dal minore, specialmente quando si tratti di colpa per carenza di educazione ed egli abbia intrattenuto rapporti costanti con il discendente” (Trib. Milano, sez. X, 16/12/2009; Trib. Monza, Sez. IV, 12/06/2006); e ciò sul presupposto, comunque, della presenza di rapporti costanti con il discendente.

Soccorre, alla diversità di orientamenti di merito, la terza sezione della Corte di Cassazione che – Cass. Civ. Sez. III Ordinanza 11198 del 24.4.19 – ha statuito che ”la responsabilità del genitore per il danno cagionato dal fatto illecito del figlio minore non emancipato, a norma dell’art. 2048 c.c. è subordinata al requisito della coabitazione, perché solo la convivenza può consentire l’adozione di quelle attività di sorveglianza e di educazione, il cui mancato assolvimento giustifica la responsabilità medesima”, rendendo, dunque, fondamentale ed imprescindibile il requisito della coabitazione.

Quanto all’onere della prova della coabitazione, si è osservato che, vertendosi in tema  di garanzia del diritto del danneggiato nei confronti del genitore, l’onere della prova segue la regola generale, andando a gravare sul danneggiato stesso, ex art. 2697 c.c., ancorché possa essere provato in via presuntiva, stante il costume sociale delle famiglie italiane che prevede la coabitazione di genitori e figli minori.

Rileva, dunque, ai fini della responsabilità genitoriale nei confronti dei terzi, per fatto illecito commesso dal figlio minore non convivente con il genitore separato, la stabilità e l’intensità dei rapporti genitore/figlio, che siano idonei non già alla semplice vigilanza bensì all’adempimento dei doveri di educazione e di formazione della personalità, connessi alla prova di non avere potuto impedire il fatto quando addirittura di non avere potuto adempiere ai doveri di formazioni ed educazione, stante la decisione dell’altro coniuge e del figlio medesimo di interrompere volontariamente ogni rapporto e trasferimento in altra città.

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