Figli trentenni e privi di reddito di genitori separati tra obbligo di mantenimento ed eterne aspettative

È diffuso fenomeno sociale quello che vede figli trentenni che, dietro la comoda scusa dell’eterna iscrizione universitaria o dell’attesa di prima occupazione, malcelano conclamate pigrizie ed assenza di responsabilità morale.

Ciò con buona pace del genitore separato, solitamente il papà, obbligato a versare l’assegno di mantenimento, in quanto ritenuto meno debole economicamente, magari anche già gravato della rata del mutuo della casa coniugale, il più delle volte assegnata alla ex moglie, a sua volta “garantita” proprio dalla presenza del figlio, collocato presso tale abitazione.

Ma tutto ciò fino a quando?

Ancorché sia ormai consolidato il principio di diritto, secondo cui l’età del figlio sarebbe inversamente proporzionale al venir meno dell’obbligo di mantenimento dei genitori, il Tribunale di Reggio Calabria ha ritenuto, in una recente sentenza, che “la ricerca fattiva e concreta di una dimensione esistenziale, soddisfacente anche sul piano lavorativo conforme alle proprie aspirazioni”, sia idonea al rigetto della richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento da parte del genitore, nei confronti del figlio ormai divenuto trentenne e con occupazioni “ufficialmente” sporadiche.

Apparirebbe sufficiente, dunque, l’iscrizione al centro per l’impiego ed il conseguimento di qualche attestato di qualifica professionale, per superare la negligenza del figlio trentenne ad accettare opportunità lavorative, che gli consentano di diventare economicamente indipendente.

Soccorre, tuttavia, la Cassazione civile (sezione prima 23318/21) nello statuire che la negligenza del figlio, posto nelle concrete condizioni di essere economicamente sufficiente e senza averne tratto utile profitto per propria scelta, estinguerebbe l’obbligo del mantenimento, da parte del genitore che versa l’assegno di mantenimento.

Analogamente: il rifiutare, senza giusta causa, opportunità di lavoro (Cassazione civile 7970/2013) escluderebbe l’obbligo di mantenimento, nei confronti del figlio che colpevolmente si dimostri inerte, prolungando il percorso di studi senza alcun rendimento o che si adagi su una condizione comoda di vita, che gli consenta di dipendere dai genitori vita natural durante.

Anche le inerzie universitarie sono, inoltre, destinate a perire sotto i colpi dei giudici di legittimità (32406/2021), secondo cui va revocato il mantenimento al figlio trentenne, poco incline allo studio, anche se  disoccupato.

L’età adulta è indice inequivocabile di inerzia e del poco impegno del giovane, a conquistare una propria indipendenza, economica seppur minima.

Pertanto il figlio trentenne, poco incline allo studio e disinteressato alla propria occupazione lavorativa è destinato a perdere l’assegno di mantenimento e la connessa assegnazione della casa coniugale, in capo al genitore collocatario del figlio, diventato ormai adulto.

La stretta della Cassazione, sostanzialmente, vuole sottrarre il figlio maggiorenne di genitori divorziati all’ipotesi di rinunziare ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni adulto deve aspirare, confidando unicamente sulla mera attuazione dell’obbligo di mantenimento del genitore, quasi che questo sia destinato ad andare avanti per sempre.

Da ultimo, la Suprema Corte (Cassazione civile , sez. VI , 08/02/2023 , n. 3769) ha ulteriormente limitato il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, anche nell’ipotesi in cui questi abbia iniziato ad espletare un’attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un’adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur rendendolo momentaneamente privo di reddito, ne legittimasse una ripresa del mantenimento.

La precarietà lavorativa o la temporanea assenza di reddito (lavoro part time, licenziamento, altro) non possono far risorgere, dunque, un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare.

 

 

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