Lesioni e bullismo contro studente nel cortile della scuola – la responsabilità del MIUR ed esclusione del genitore separato non convivente.
Con una recente sentenza (Sent. 8430/2022 del 15.12.22) la Corte di Appello di Roma (sezione I° civile) ha escluso la responsabilità di L.C. (difeso dall’avvocato Luigi Tuccio), genitore separato non collocatario, riconoscendo la sola responsabilità del Miur e del genitore affidatario del bullo, in ordine alle lesioni riportate da uno studente, causate da aggressione verbale e fisica, avvenuta nel cortile dell’istituto scolastico, in orario di uscita, durante la quale la vittima veniva apostrofata con epiteti e minacce nonché veniva colpito con un pugno al volto, che provocava lesioni.
In applicazione dell’articolo 2048 del codice civile e richiamando acclarata giurisprudenza di legittimità, la Corte ha sottolineato il principio della presunzione di responsabilità, a carico della scuola, quale corpo insegnante e dirigente scolastico, per il fatto illecito del bullo allievo, collegata all’obbligo di sorveglianza scaturente dall’affidamento temporaneo nelle ore di permanenza nel plesso scolastico.
Ha, infatti, ritenuto la Corte di merito romana che la prova liberatoria della scuola non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende alla dimostrazione di avere adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo.
Inoltre, il personale degli istituti statali si trova in un rapporto organico con l’amministrazione statale e non con il singolo istituto, con la conseguenza che nei giudizi di risarcimento per il danno cagionato ad un minore, per il periodo in cui è affidato alla responsabilità dell’insegnante, sussiste legittimazione passiva del Ministero della pubblica istruzione, che si surroga al personale scolastico, salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave.
Pertanto, ove il danneggiato fornisca la prova che l’evento lesivo si sia verificato nel periodo in cui il minore era affidato alla scuola, opererà automaticamente la presunzione di colpa per l’inosservanza dell’obbligo di sorveglianza; superabile solo con la prova, da parte del Ministero, di non aver potuto impedire il fatto, avendo esercitato la doverosa sorveglianza e diligenza idonee ad impedire l’evento ovvero di avere adottato preventivamente le misure organizzative idonee per evitarlo.
Alla responsabilità dell’amministrazione scolastica si aggiunge quella genitoriale, consistente nella culpa in educando, derivante dall’articolo 2048 c.c. nonché dall’obbligo di assistenza morale di mantenere, istruire ed educare il figlio, ex articolo 147 c.c., tuttavia esclusa in capo al genitore non convivente, che abbia dimostrato di non avere potuto assistere ed educare il figlio con continuità.
Circa la quantificazione del danno, è stato riconosciuto il danno biologico, con applicazione delle tabelle di liquidazione milanesi, ed operata la personalizzazione dello stesso, “sulla scorta dell’apprezzamento delle sofferenze concrete, consistenti nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane”(danno dinamico relazionale).






